Il trattamento
fiscale dei rimborsi spese dei professionisti e dei lavoratori autonomi è
oggetto della Circolare N. 37/IR del 9 Gennaio 2014.
L’argomento è stato ampiamente
dibattuto in dottrina e non ha mai trovato una soluzione normativa capace di
soddisfare sia la necessità dei professionisti di dedurre integralmente i costi
da loro sopportati nello svolgimento dell’incarico, sia gli intenti anti
elusivi dell’Agenzia delle Entrate.
Il legislatore tributario ha sempre
considerato le somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro
autonomo, anche occasionale, nella nozione di "compenso" rilevante
ai fini delle imposte sui redditi (soggetti alla relativa ritenuta). Applicando
in tal modo in maniera estensiva la logica costi/ricavi anche ai rimborsi spese
con un aggravio della gestione finanziaria del lavoratore autonomo che vede i
propri compensi soggetti alla ritenuta del 20%.
Unica eccezione al
criterio più generale restano soltanto i rimborsi relativi a spese, analiticamente dettagliate, anticipate in nome e per
conto del cliente, fatti dall'esercente l'arte o professione
per conto del cliente.
La circolare del
Ministero delle Finanze n. 1 del 1973 fornisce alcuni esempi di pagamenti considerati
in tal senso:
·
Tasse;
·
diritti di cancelleria;
·
visure;
Al fine di rispondere
alle numerose richieste di modifica ed adeguamento della normativa il legislatore
è intervenuto con una modifica del comma 5 dell’ art. 54 del TUIR (redditi di
lavoro autonomo), secondo cui le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti
e bevande in pubblici esercizi "sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del
professionista e da questi addebitate nella fattura". In sostanza si
tratta delle spese anticipate dal cliente ossia di quelle spese inerenti all'espletamento dell'incarico che il committente
sostiene direttamente per conto del professionista.
Il professionista
quindi in questi casi si trova liberato anche del semplice esborso finanziario
che in alcuni casi potrebbe essere anche di natura considerevole rispetto al
valore complessivo dell’incarico (si pensi ad esempio a prestazioni che necessitano
per essere svolte di viaggi e soggiorni all’estero).
Si ricorda inoltre
che in questi casi rendere soggetti a ritenuta questi rimborsi potrebbe
risultare particolarmente penalizzante per il professionista che si troverebbe
ad anticipare imposte per ritenute su compensi in realtà sterilizzati da costi
di pari importo.
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La guida IRDCEC ricorda che la norma, secondo la circolare n. 28 del
2006 dell'Agenzia delle Entrate, impone di adottare la seguente procedura al
fine di poter considerare integralmente deducibile il costo di hotel e
ristoranti:
• il fornitore del servizio emette fattura
intestata al committente, con indicazione degli estremi del
professionista che ha usufruito del servizio;
• il
committente comunica al professionista l'ammontare della spesa effettivamente
sostenuta,
inviandogli copia della relativa fattura;
• il professionista emette fattura nei
confronti del committente, includendo nel compenso le spese di
vitto e alloggio "prepagate" dal committente;
• il
committente imputa a costo la prestazione, comprensiva delle spese sostenute
per conto del
professionista.
Come ha potuto constatare chiunque abbia
provato ad applicare tale serie di adempimenti, questi hanno
comportato un notevole aggravio e una
maggiore onerosità delle procedure amministrative tanto da renderle
difficilmente applicabili contrattualmente.
Si resta quindi in
attesa di un riordino di tutta la disciplina fin qui esaminata al fine di
semplificare adempimenti e procedure valorizzando il conflitto di interesse tra
committente e prestatore d’opera in chiave anti elusiva.
Scarica il documento: Circolare N. 37/IR del 9
Gennaio 2014
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