domenica 29 settembre 2013

Parole, tempo perso, debito pubblico



"Non sono comunista perché non me lo posso permettere"

Ennio Flaiano










Siamo ancora e sempre allo stesso punto. Parole, tempo perso, debito pubblico.
Berlusconi ormai si dimena ferito nell'arena politica, l'opposizione come sempre nella storia di questo Paese quando è sul punto di governare al posto di rassicurare l'elettorato moderato da il peggio di se:

  • tasse, tasse, tasse
  • le uscite della Boldrini
  • quelle del ministro dell'integrazione
  • gli sgambetti a Renzi
  • lo sceneggiato Barilla
Tutti han diritto di dire la loro, tutte posizioni legittime, ma se vuoi governare devi ricordarti che c'è un tempo ed un modo per tutto. Non sei più in seconda media. Devi gestire per vincere.

Hanno avuto molte occasioni, lo spread ai massimi che colpiva i risparmi dei benestanti (che erano pronti per questo a tradire Berlusconi), la crisi industriale ecc... Ma la soluzione a sinistra è stata sempre e solo tasse.

E si vantano di non alzare l'IVA sostituendola con altre tasse, ma allora proprio non avete capito, non volete capire.

E non parlatemi di deriva generazionale che Letta ed Alfano hanno 40 anni e sono già vecchi, vecchi! 

Io li temo questi 40enni pronti a tutto per omologarsi e raggiungere il potere.

Già altri cantavano "giovinezza, giovinezza primavera di bellezza" e non ha portato a nulla. 

Basta donne contro uomini, basta giovani contro vecchi, partite iva contro dipendenti, imprenditori contro parastato. Basta! Solo il merito conta.

Stufo di contrapposizioni e di finti sudditi che invece sono solo complici.

Perchè sta balla dei sudditi ci si sono messi pure gli ultra liberisti a raccontarla in giro. Qui siamo tutti colpevoli, prendiamone atto.

Sono molto deluso da questo PD, non appartengo a quell'area, ma il vecchio PCI non avrebbe gestito la cosa in questa maniera cosi poco politica. Pensiamo solo a Togliatti.

Tutti a disperarsi per il governo Letta ma cosa ha fatto di buono questo governo? Certo la crisi è un grosso problema per i tassi ma il Paese avrebbe dovuto preoccuparsi prima, reagire prima. Dove sono finiti i tagli? quali le iniziative? 

Ormai a furia di effetti annuncio non si capisce neanche più quali leggi sono in vigore o meno. Qualcuno sa nulla delle tanto ventilate agevolazioni fiscali per le start up? fantastiche slide, convegni, documenti colorati e tutti in attesa di capire se siano in vigore o meno.

Qui bisogna avere un governo che governi, che pianifichi, che abbia un progetto di sviluppo.
Un governo forte che prenda decisioni in Europa, a favore o contro euro, forse anche più semplicemente concordare rientri graduali sul debito, deroghe per investimenti, aiuti alle banche.

Letta nulla di tutto questo ha fatto, nè avrebbe potuto. Prendiamone atto e valutiamo seriamente cosa fare, ma che lo valuti ciascuno di noi, l'alternativa oggi non si intravede ed è drammatico.

Il dramma non è che sia caduto Letta, il dramma è non aver mai avuto un progetto di crescita.

Dove è finita la borghesia?


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martedì 24 settembre 2013

Guida al Bonus Arredi

Il bonus arredi (dalla newsletter dell'Agenzia Entrate)

Il decreto legge n. 63/2013 ha introdotto una detrazione dall’Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Sulle sue regole - chiarite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29/E  del 18 settembre 2013 - si sofferma questo numero "speciale" di Entrate news.
Quando si può ottenere
Il principale presupposto per poter usufruire della detrazione è l’effettuazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi; in questo caso, ovviamente, il bonus spetta per l'arredo della parte comune su cui è stato effettuato il lavoro). Le spese per questi interventi devono essere state sostenute a partire dal 26 giugno 2012.
Gli interventi edilizi che consentono di richiedere la detrazione sono quelli:

  • di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, effettuati sia sulle parti comuni di edificio residenziale sia sulle singole unità immobiliari residenziali
  • di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale
  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie precedenti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza 
  • di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile. 
Per la detrazione è inoltre indispensabile che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto dei mobili e/o dei grandi elettrodomestici.


Non è necessario, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione. La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative, dalla comunicazione preventiva all’Asl, quando la stessa è obbligatoria, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abitativi.
Per quali acquisti
La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l’acquisto di:

  • mobili nuovi (tra questi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione). E’ escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo
  • grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l’acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Nell’importo delle spese sostenute possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.
Importo detraibile
La detrazione spettante, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, deve essere calcolata sull’importo massimo di 10.000 euro (riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici).
Questo limite riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione.
Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.
Pagamento e documenti da conservare
Come previsto per i lavori di ristrutturazione, per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali, sui quali va indicato:
  • la causale del versamento (è quella attualmente utilizzata da banche e Poste Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione)
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.


E’ consentito effettuare il pagamento anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Il contribuente deve conservare, inoltre:
  • la documentazione attestante il pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito)
  • le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.




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lunedì 23 settembre 2013

Incontri e confronti, ovvero come cambia la professione

Commercialisti, avvocati, advisor, a volte addirittura notai.

Ci si incontra e si sente il bisogno di confrontarsi, discutere tra noi come sta cambiando la professione tra una tradizione poco valorizzata se non nei suoi aspetti formali ed una innovazione che tarda ad arrivare in forma compiuta.

Progetti, successi, rallentamenti. Il momento del cambiamento quando non spaventa affascina.

Accessibilità, on line, pianificazione, software ed applicazioni. 
Studi ed arredamenti scoprono nuove fisionomie. 
Nuovi spazi e diversi bisogni ed immagini da proiettare.

Una nuova generazione che si confronta e fa il punto. 
Questa profesisone non è sempre e solo fatica.

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sabato 21 settembre 2013

Il semplice risparmio fiscale non sarà più sanzionabile.


Abbiamo pubblicato ieri il documento Destinazione Italia

Gli obiettivi sono meritori, forse troppo ambiziosi. Sicuramente la volontà politica di realizzarli completamente assente.

Oggi leggendolo con attenzione mi accorgo di questo ottimo proposito:
Il contribuente potrà essere sanzionato solo se si potrà dimostrare un effettivo aggiramento di norme o divieti previsti dall’ordinamento fiscale. Il semplice risparmio fiscale non sarebbe, in questo modo, più sanzionabile. 
Una speranza, un progetto da condividere, un provvedimento richiesto insistentemente da più parti. Tutto a merito di chi il documento l'ha preparato e scritto.

Poi da liberale mi accorgo che la frase sopra riportata si può leggere anche in altro modo:
La Repubblica italiana oggi certifica che sta sanzionando chi non aggira norme o divieti previsti dall'ordinamento fiscale. 
E mi faccio domande a cui preferisco non dare risposta, e resto stupito dal titolo del documento: Destinazione Italia.


Sotto un estratto del documento ufficiale, lascio al lettore ogni commento sulla gravità di quanto emerge.

Problema/opportunità: Il concetto di abuso del diritto è nato nell’ambito dell’Unione europea, per effetto di alcune sentenze della Corte di Giustizia limitate al comparto dei tributi armonizzati, e ha successivamente avuto uno sviluppo anche in Italia a seguito di alcune pronunce della Corte di Cassazione. Si tratta, quindi, di una fattispecie giurisprudenziale che confonde e rende incerto, con importanti ripercussioni penali, il confine fra evasione ed elusione fiscale e colpisce anche quei comportamenti del contribuente che, pur leciti, mirano a ottenere vantaggi non previsti dal legislatore. Una interpretazione troppo estensiva della definizione di abuso mina le certezze necessarie alle imprese per un’adeguata pianificazione fiscale.

Soluzione: come raccomandato anche dal Gruppo di Lavoro nominato dal Presidente della Repubblica, va rivista la definizione di abuso del diritto, unificandola a quella di elusione, nel rispetto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE in materia e dei più recenti orientamenti europei. Il contribuente potrà essere sanzionato solo se si potrà dimostrare un effettivo aggiramento di norme o divieti previsti dall’ordinamento fiscale. Il semplice risparmio fiscale non sarebbe, in questo modo, più sanzionabile. L’abuso va quindi definito in riferimento agli atti privi di adeguata motivazione economica, posti in essere con l’esclusivo scopo di aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento fiscale e di ottenere riduzioni di imposte o rimborsi garantendo la piena libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un diverso carico fiscale. Vanno previste specifiche regole procedimentali atte a garantire un efficace confronto tra amministrazione finanziaria e imprese, salvaguardando il diritto di difesa del contribuente.


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venerdì 20 settembre 2013

Destinazione Italia

Diffondo ma resto perplesso. Continuiamo a gestire eccezioni ( srl semplificata, start up iinovativa, ecc) al posto di avere il coraggio di rinnovare il sistema.

Comprendo lo sforzo dei giovani che stanno lavorando al progetto ma senza volontà politica non si andrà lontano.

non c'è piu tempo.




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mercoledì 18 settembre 2013

Contano ancora le quote di mercato?

Una provocazione, certamente, ma forse è bene rifletterci. Una riflessione che impatta anche su realtà piccole con il nostro Studio di Dottori Commercialisti.

La domanda la pongo perchè per molte aziende è estremamente difficoltoso individuare il proprio settore.

Porto ad esempio l'attività del nostro Studio che opera:


Capite bene quanto sia complicato definire un settore, quanto la scelta dell'arena competitiva possa per aziende più complesse e di maggiori dimensioni risultare "la scelta". Ciò che prima poteva apparire banale oggi risulta più complesso soprattutto se si aggiunge la variabile geografica.

Molto spesso l'innovazione deriva proprio nel ripensare il settore, la propria arena competitiva, nel confrontarsi con nuovi competitor riuscendo a tenere come bussola il cliente e le sue esigenze espresse ed inespresse. 

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lunedì 16 settembre 2013

Ieri praticante, oggi Commercialista.

Oggi è una bella giornata! 
Tutto lo Studio in attesa ma alla fine ce l'ha fatta. Superato l'esame di stato al primo colpo.

Una bella notizia, una bella soddisfazione. Ci contavamo tutti, non lo nego, la persona è molto preparata e si è sempre dimostrata una professionista (senza bisogno di ulteriori targhette).

Una conferma anche per il percorso formativo di Studio Panato, oltre al lavoro interno tutti i nostri praticanti devono iscriversi al post laurea biennale di specializzazione in una delle tre università milanesi (Bocconi, Cattolica o Bicocca) e seguire il corso di preparazione all'esame di stato in AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti). Percorso faticoso ma che alla fine vede sempre i nostri praticanti superare l'esame al primo colpo.

In questi giorni con alcuni colleghi della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano mi troverò a provare a ridisegnare i corsi della Scuola di Alta Formazione

Una bella sfida, fatta sempre cercando di aiutare i più giovani.

E comunque oggi si festeggia ;-)


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domenica 15 settembre 2013

Loro non sapevano che era impossibile e l'han fatto....

Si parla tanto di fare impresa, di start up, a volte è importante capire che l'innovazione nasce dalla passione e che i percorsi della vita non sono sempre lineari.

Provate a ritagliarvi 20 minuti, lo so, non è poco e avete da fare.
Ma datemi retta, soprattutto i più giovani (ma non solo).




Ne parlavo proprio venerdì con un amico, quanto abbia contato nella nostra carriera aver "perso tempo" (oggi direi più propriamente "investito") nella nostra curiosità, nelle nostre passioni.

Spesso i percorsi non sono lineari, a volte le esperienze ti cambiano, maturano e ti portano a trovare soluzioni ibride, poco canoniche, se sei fortunato innovative.

Pensate a Pontremoli, quanto successo e quanta passione o se preferite follia nelle sue scelte.

E quanto legame con la sua storia ed il suo territorio. Quanto l'innovazione si sposa bene con la tradizione.

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sabato 14 settembre 2013

Una storia che vale la pena raccontare

"Aperitivo con un amico, un libro importante, una persona cara che non c'e' piu', una donazione ed una storia tutta da raccontare" con questo tweet ieri riassumevo una storia e le sensazioni ad essa legate.
Leonardo è un amico, conosciuto on line, è stato forse quello che per primo ha visto il web come uno strumento di qualcosa di più ampio, internet per lui non è mai stata solo un sito ma è sempre stata uno strumento di una strategia aziendale.

Era quello che cercavo, ho letto i suoi libri (ne ha scritti parecchi per Lupetti, Etas e recentemente per Hoepli), frequentato un paio di convegni e da qualche anno ci incontriamo per discutere liberamente di rete e strategia della sua impresa e del mio Studio.

Leo è il tipico esempio di una storia imprenditoriale fatta di passioni, un percorso a volte tortuoso che però ha dato buoni frutti. Raccontare come curiosità personali si inteccino con esigenze aziendali portando lontano è molto interessante, ma è un'altra storia che racconteremo più avanti.

Ieri abbiamo parlato di editoria, gli ho raccontato del nuovo progetto MySolution Post e si è discusso molto di editoria e formazione, del suo nuovo libro con Hoepli "Aziende di successo coi social media" e di molto altro.

Si è soprattutto parlato del suo piccolo ma prezioso progetto appena terminato, un libro che raccoglie un percorso, un libro che ha voluto fortemente per mettere ordine nelle emozioni suscitate dalla morte di suo padre. Un libro scritto per raccontarne la storia ed il loro rapporto.

Una storia intima che mi permetto di raccontare (anche se solo usando le sue parole) perchè leo ne ha già scritto sul suo blog e su facebook:

...ho cominciato a scrivere un libro basato sui ricordi della sua vita e della mia vita con lui. Non  è stata una passeggiata ma un viaggio all’interno delle pieghe della memoria, con l’obiettivo di raccontare e far emergere i tratti distintivi e la figura del babbo. Parlando di mio padre  ho parlato anche  di me e della storia della mia famiglia.

Mi piacerebbe che un editore raccogliesse la sfida, perchè è un libro che vorrei leggere su carta e non solo in versione elettronica, perchè l'editore ne trarrebbe un grande vantaggio in termini di visibilità (leo è una macchina da mktg), perchè è una bella storia da raccontare.

Proviamoci!


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venerdì 6 settembre 2013

Ed è sempre il primo giorno di scuola

Fare i commercialisti a Milano (o forse fare i commercialisti, punto) ultimamente richiede pianificazioni e strategie che un tempo erano prerogativa delle imprese.

Prima settimana di lavoro, ancora qualche difficoltà dovuta ad una frattura dell'omero di questa estate. Ritmi più lenti, niente auto nè motorino. Più tempo per riflettere.

Come sempre al rientro grandi propositi. Si riordina la scrivania, si riempie l'agenda, nuovi convegni in autunno a cui si aggiungono gli impegni editoriali che da maggio si sono fatti più prestanti. Coordino MysolutionPost e definire la strategia editoriale è cosa complessa ma affascinante. Ormai credo di avere una discreta competenza nel settore editoriale.

La complessità organizzativa aumenta e la volontà di cambiare è forte quasi quanto la resistenza a farlo.

Il cambiamento però deve essere piacevole, ho deciso quindi di abbandonare i grandi progetti per concentrarmi su piccoli passi, forse banali, da compiere in questo mese di settembre già ricco di impegni e di scadenze:

  • completare convalescenza
  • ridefinire meglio i tempi famiglia/lavoro;
  • fare qualche aperitivo con amici per confrontarsi su cosa fare e come da qui a fine anno;
  • usare di più skype riducendo gli spostamenti (complice anche la spalla), non tutto si può fare ma forse qualche riunione organizzativa in più si può tranquillamente gestire cosi. Con la redazione per esempio funziona molto bene;
  • Studiare, studiare, studiare complici le lezioni ed i convegniche dovrò tenere da ottobre a dicembre;
  • Pianificare
Non sono grandi cose, utili per fare il punto. 

Soprattutto ho voglia di incontrare in maniera informale gli amici per capire come crescere in un periodo come questo. Più mi confronto più trovo conferma in alcuni dati che restano preoccupanti ma vanno gestiti:
  • Il Paese è in crisi e lo resterà. La crisi non è solo ciclica ma anche di sistema.
  • La burocrazia e il sistema Paese sono diventati insostenibili. Rappresentano ormai concretamente un problema anche per le piccole realtà e per i servizi.
  • Unica via è rassegnarsi a fare da soli, sopportando i costi di un apparato statale che non fornisce servizi decenti. Meglio prenderne atto, smettere di lamentarsi ed agire di conseguenza.
  • La crisi è però dovuta anche alla cattiva gestione delle imprese italiane. di tutti noi.
  • oggi imprese e professionisti possono crescere (e c'è spazio) a causa della resistenza al cambiamento dei concorrenti. Bisogna vincere la propria.
  • Semplificare, semplificare e snellire: sempre più spesso mi rendo conto che mi arrabbio e mi preoccupo per cose che non mi riguardano, che dovrebbero gestire altri. Questo va risolto contrattualmente e con chiarezza sul chi fa che cosa.
  • Più concretezza e sperimentare meno.

La prima metà del 2013 ha portato diversi cambiamenti nel nostro Studio, razionalizzarli e farli sedimentare è importante per difendere le nostre caratteristiche distintive con continuità.


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mercoledì 4 settembre 2013

Start-up innovativa: mini guida

Start-up innovativa

Normativa di riferimento: Articolo 25 ( “Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità”) del Decreto-legge del 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 121), modificato dal Decreto-legge del 28 giugno 2013 n. 76 art. 9 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99)
Requisiti

  • e' costituita e svolge attivita' d'impresa da non piu' di quarantotto mesi;
  • ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; 
  • a partire dal secondo anno di attivita' della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non e' superiore a 5 milioni di euro; 
  • non distribuisce, e non ha distribuito, utili; 
  • ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 
  • non e' stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; 
  • possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 
  1. le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili; 
  2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che lo sta svolgendo, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
  3. sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purche' tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attivita' di impresa. 

Pubblicità

Le societa' gia' costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se entro 60 giorni dalla stessa data depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa e' stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se e' stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se e' stata costituita entro i quattro anni precedenti.

Per le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.

Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start-up innovativa e dell'incubatore certificato di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 e' attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

La sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per la start-up innovativa: all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori.

Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up innovativa, e 13, per l'incubatore certificato, sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilita', per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilita' di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le imprese start-up innovative e gli incubatori certificati assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito Internet.

La start-up innovativa e' automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni: 

  • a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
  • b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
  • c) oggetto sociale;
  • d) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese l'attivita' e le spese in ricerca e sviluppo; 
  • e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicita'; 
  • f) elenco delle societa' partecipate;
  • g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
  • h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, universita' e centri di ricerca;
  • i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
  • l) elenco dei diritti di privativa su proprieta' industriale e intellettuale. 
Le informazioni di cui ai commi 12 e 13 debbono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte al regime di pubblicita' di cui al comma 10.

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al periodo precedente, alla perdita dei requisiti e' equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15. Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.


Vantaggi

Art. 26
Nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, e' posticipato al secondo esercizio successivo.

L'atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di srl puo' creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, puo' liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile.

L'atto costitutivo della societa' di cui al comma 2, anche in deroga dall'articolo 2479, quinto comma, del codice civile, puo' creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. 

In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di srl possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali.

Nelle start-up innovative costituite in forma di srl, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali. 

L'atto costitutivo delle societa' di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25 comma 5 puo' altresi' prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.

La start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25 comma 8, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonche' dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione e' dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione.

Art. 27
Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonche' dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, dalla societa' emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o e' controllato dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero e' controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l'incubatore certificato. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente con riferimento all'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi dalla start-up innovativa e dall'incubatore certificato con i quali i soggetti suddetti intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonche' di quelli emessi da societa' direttamente controllate da una start-up innovativa o da un incubatore certificato.

Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto, anche in deroga all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al momento della loro emissione o al momento in cui e' operata la compensazione che tiene luogo del pagamento.

Art. 27 bis
Il credito d'imposta e' concesso al personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato, compreso quello assunto attraverso i contratti di apprendistato. Il credito d'imposta e' concesso in via prioritaria rispetto alle altre imprese.

Art. 28 (le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per il periodo di 4 anni dalla data di costituzione)
Il contratto a tempo determinato di cui al comma 2 puo' essere stipulato per una durata minima di sei mesi ed una massima di trentasei mesi, ferma restando la possibilita' di stipulare un contratto a termine di durata inferiore a sei mesi, ai sensi della normativa generale vigente. Entro il predetto limite di durata massima, piu' successivi contratti a tempo determinato possono essere stipulati, per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2, senza l'osservanza dei termini di cui all'articolo 5, comma 3, del dlgs 6 settembre 2001, n. 368, o anche senza soluzione di continuita'.

Art. 29
Per gli anni 2013, 2014 e 2015, all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento puo' essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', diversi da imprese start-up innovative, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre societa' che investano prevalentemente in start-up innovative. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

Per le start-up a vocazione sociale cosi' come definite all'articolo 25, comma 4 e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico la detrazione di cui al comma 1 e' pari al 25 per cento della somma investita e la deduzione di cui al comma 4 e' pari al 27 per cento della somma investita.

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martedì 3 settembre 2013

Generale Carlo Alberto dalla Chiesa


«Ci sono cose che non si fanno per coraggio. Si fanno per potere continuare a guardare serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei propri figli.» (Carlo Alberto dalla Chiesa)

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