giovedì 9 maggio 2013

AIDC: MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERMEDIAZIONI DA PARTE DI OPERATORI ESTERI E ADEMPIMENTI IVA PER I MANDANTI ITALIANI.

Le prestazioni di intermediazione rese da un soggetto non residente nel territorio nazionale, sia esso comunitario ovvero extracomunitario, a un soggetto residente nel territorio nazionale non costituiscono prestazioni di carattere "periodico o continuativo" e sono quindi rilevanti ai fini IVA alla data della loro "ultimazione".
Ai fini dell’IVA, le prestazioni di intermediazione devono considerarsi "ultimate" nel momento di maturazione del diritto al corrispettivo, generalmente coincidente con la conclusione dell’affare tra agente e cliente del committente accettato da parte della casa mandante, salvo diversi accordi fra le parti purché compatibili con quanto previsto dal quarto comma dell’art. 1748 cod. civ..

Con riferimento a tale momento l’agente, prestatore del servizio, ha l’onere di emettere la fattura alla casa mandante e di conseguenza la casa mandante, committente del servizio, ha l’onere di integrazione del documento mediante applicazione dell’imposta nel territorio nazionale, nel caso di prestatore comunitario, ovvero di autofatturazione, nel caso di prestatore extracomunitario.

SCARICA: Norma di Comportamento AIDC in Materia Tributaria n. 187 dal titolo: "Momento di effettuazione delleintermediazioni da parte di operatori esteri e adempimenti IVA per i mandantiitaliani".


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