martedì 8 gennaio 2013

Rivalutazione fiscale partecipazioni 2013


La legge di Stabilità prevede la possibilità di rivalutare partecipazioni e terreni per i beni posseduti alla data del 1.01.2013, con il pagamento dell’imposta sostitutiva entro il 30.06.2013. A fronte della nuova riapertura si dovrà tener conto di quanto disciplinato nel corso del 2011 in merito allo scomputo dell’imposta sostitutiva eventualmente corrisposta in relazione a precedenti rivalutazioni. 

Il legislatore riapre i termini della norma per permettere la rivalutazione di partecipazioni, non negoziate in mercati regolamentati, e terreni, sia edificabili sia a destinazione agricola, con il versamento di un’imposta sostitutiva, se in possesso dei predetti beni al 01.01.2013.Più precisamente l’imposta sostitutiva dovrà essere applicata:

  1. al valore delle partecipazioni qualificate nella misura del 4%;
  2. al valore delle partecipazioni non qualificate nella misura del 2%;
  3. ai terreni edificabili e a destinazione agricola nella misura del 4%
Entro lo stesso termine del 30.06.2013 deve essere redatta e giurata la perizia ed effettuato il pagamento che può avvenire in unica soluzione ovvero in tre rate annuali di pari importo, maggiorate degli interessi del 3%, da effettuarsi rispettivamente entro il 30.06.2013, il 30.06.2014 e il 30.06.2015.

La perizia e i dati identificativi dell’estensore della stessa devono essere conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi, su richiesta, all’ Amministrazione finanziaria. 

Dettaglio normativo: 

Con il comma 473 della Legge di Stabilita` 2013 (Legge 24.12.2012 n.228) vengono nuovamente riaperti i termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, andando a modificare il comma 2 dell’ articolo 2 del D.L. 24/12/2002 n. 282, il cui testo aggiornato e` il seguente:

Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2013. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2013; sull`importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2013.



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