sabato 16 giugno 2012

La SRL semplificata diventa maggiorenne

In attesa di qualche certezza in più riporto le ultime novità dal legislatore che lungi dal chiarire quanto rimaneva dubbio (statuto standard) ha pensato bene di prender tempo con una ulteriore modifica normativa che porta indubbi vantaggi e qualche incoerenza.

La società a responsabilità limitata semplificata (Srls) potrà essere costituita da una (srls unipersonale) o più persone fisiche a prescindere dalla età dei soci costituenti;

Non è invece possibile utilizzare lo strumento della Srls se nella compagine sociale è previsto un soggetto diverso dalle persone fisiche (es, altre società, fondi, università) con tutte le limitazioni già esaminate in precedenti post.

Possiamo quindi provare a riassumere per sommi capi le caratteristiche fondamentali della Srls, rispetto alle Srl "ordinarie":
  1. la Srls deve essere costituita mediante atto pubblico notarile
  2. statuto standard tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia (nulle le clausole difformi);
  3. l'ammontare in denaro del capitale sociale deve essere pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10mila euro pena la trasformazione in srl ordinaria.
  4. Previsto un meccanismo di rafforzamento patrimoniale: una quota pari al 25 per cento degli utili netti risultanti dal bilancio approvato dovrà essere imputata a riserva indisponibile sino a che questa, unitamente al capitale, non raggiunga l'ammontare di 10mila euro.
  5. La Srls dovrà esplicitatamente indicare, nella propria denominazione, che si tratta di una srl "semplificata". Inoltre, la denominazione di "società a responsabilità limitata semplificata", l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del Registro delle Imprese presso cui la società è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
  6. Costi di costituzione:
  • Soci under 35: l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti dal diritto di bollo qualora i soci siano di età inferiore a 35 anni e non sono dovuti onorari notarili (da pagare invece sia i diritti camerali sia l'imposta di registro).
  • Soci over 35 anni: non si applica la predetta esenzione dall'imposta di bollo e l'onorario notarile esso sarà limitato alle "spese generali" sostenute dal notaio, il cui importo massimo sarà fissato dal Ministero della Giustizia.
PS ci si chiede a questo punto, ferme tutte le perplessità già espresse su questo blog non sullo strumento (sicuramente vantaggioso) ma sull'organicità al sistema normativo in cui si inserisce, se non avesse più senso prevedere in caso di statuto standard compensi ridotti per i notai ed abolizione di bolli e balzelli a prescindere senza inventarci una nuova forma societaria.

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