mercoledì 16 giugno 2010

VERSAMENTI SOCI IN CONTO FUTURI AUMENTI DI CAPITALE

ORIENTAMENTI DEL COMITATO TRIVENETO DEI NOTAI IN MATERIA DI ATTI SOCIETARI

H.L.2 - (VERSAMENTI SOCI IN CONTO FUTURI AUMENTI DI CAPITALE - 1° pubbl. 09/07) I versamenti effettuati dai soci a favore della società vincolati alla sottoscrizione di aumenti di capitale da parte dei soli soci conferenti (c.d. targati), denominati nella prassi “versamenti in conto futuri aumenti di capitale”, non sono definitivamente acquisiti a patrimonio sociale fin al momento della loro esecuzione, in quanto la società ha l’obbligo di restituirli nel caso in cui l’aumento di capitale cui sono subordinati non sia deliberato entro il termine convenuto (o stabilito dal giudice ex art. 1331, secondo comma, c.c.).


Detti versamenti, a causa del vincolo di destinazione cui sono soggetti, non possono essere utilizzati per ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale sociale, nè possono essere appostati a patrimonio netto (lett. A).


Gli stessi possono essere utilizzati esclusivamente per la liberazione della parte di aumento di capitale a pagamento, riservata ai soci che li hanno eseguiti, cui sono subordinati.


I “versamenti in conto futuri aumenti di capitale” non presuppongono necessariamente un accordo contrattuale, che può perfezionarsi anche verbalmente o per fatti concludenti, tra i soci versanti e la società (secondo lo schema dell’opzione), potendo gli stessi avvenire anche mediante atto unilaterale (proposta irrevocabile di sottoscrizione).


Nel caso di accordo contrattuale non è richiesta una delibera assembleare che proponga ai soci di effettuare tali versamenti, ovvero accetti quelli già prestati, essendo la materia di competenza dell’organo amministrativo. In linea di principio i “versamenti in conto futuri aumenti di capitale” possono essere effettuati anche da non soci.

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