martedì 29 giugno 2010

Family Office: una nostra intervista sul numero di giugno

FAMILY OFFICE: la rivista degli imprenditori e professionisti di impresa.

Nel numero di giugno potete leggere una mia intervista su Studio Panato Dottori Commercialisti in Milano: la storia e la presenza on line del nostro studio professionale.

Tra gli altri intervistati nello speciale Imprese di Famiglia potete trovare Gianfilippo Cuneo di Synergo e Alessandro De Nicola di Orrik che illustra i principali filoni di attività dello studio: protezione del patrimonio ed energie rinnovabili.

Segnalo tra gli approfondimenti un interessante articolo sul legal marketing a cura di marketude

Qui è possibile scaricare l'indice della rivista

A breve sarà possibile scaricare anche il testo dell'intervista.

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lunedì 28 giugno 2010

Crisi dell'editoria... o forse no: due nuovi libri tra 2010 e 2011

L'editoria professionale, pur risentendo della crisi come il resto del settore, probabilmente ha qualche arma in più per difendersi.

Mi ha appena chiamato la casa editrice chiedendomi, oltre al già previsto Manuale pratico per gli amministratori di Srl di cui è possibile già da ora visitare il sito in fase beta, anche di preparare una nuova edizione di Le Perizie di Stima: la valutazione d'azienda nelle operazioni straordinarie.

Entro settembre i lettori del libro potranno scaricare un Ebook sulla rivalutazione fiscale delle partecipazioni e relativa bozza di perizia aggiornata con i recenti aggiornamenti normativi.

Nel mese di ottobre dovrei tenere una lezione sul medesimo argomento all'Ordine di Milano.

La cosa che mi fa più piacere è che Le Perizie di Stima sta ormai diventando un classico sull'argomento e si avvia ormai alla terza edizione.

Questa è una bella opportunità per continuare ad approfondire l'argomento.

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venerdì 25 giugno 2010

Il Bel Paese

Leggo dai giornali di oggi:

  •  Brancher, neo (e credo inutile) ministro da pochi giorni, chiede di fermare il processo grazie al legittimo impedimento;
  •  Lippi, che da giovane pare giocasse nella Stella Rossa (cito Paolo Panerai su ItaliaOggi), perde i mondiali;
  •  La D'Addario riesce a sbloccare le autorizzazioni per il residence abusivo;
  •  In Sicilia una Srl (nell'entusiasmo della vicenda BP) neo costituita con un capitale sociale di 10.000 euro vorrebbe iniziare le trivellazioni in mare proprio sopra un vulcano sottomarino dormiente (ad oggi);
  •  Expo: Stanca lascia;
 Fortuna che poi mi diletto con la service tax, l'aliquota secca sugli affitti e l'inps che grazie ad una nuova norma, fatta apposta per sconfessare le precedenti sentenze della Corte di Cassazione, chiederà agli amministratori e soci di srl la doppia iscrizione.

 
Leggo poco invece su Ichino e processo BR: forse un pò di solidarietà in prima pagina non farebbe male.

 
La patria del diritto è proprio un Bel Paese.

 
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giovedì 24 giugno 2010

Contributi alle imprese - tecnologia e web

Nuovi contributi alle imprese per favorire progetti relativi a:

  • Acquisto di servizi relativi all’introduzione in azienda di nuovi strumenti e tecnologie: es. blog, wiki, RSS, ecc…;
  • fruizione di servizi tecnologici per sviluppare l’efficienza dell’organizzazione: fatturazione elettronica, gestione documentale, CRM, ecc..;
  • implementazione di progetti di ricerca per realizzare nuovi prodotti e/o servizi (contributi anche per hardware, software, spese lavoro dipendente e collaborazioni con centri di ricerca ed università)
Per newco e start up contributi ed agevolazioni per le spese relative ad incubatori ecc…


I Clienti interessati possono richiedere copia del bando al nostro Studio.

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mercoledì 16 giugno 2010

Capitale sociale e collegio sindacale: i costi della capitalizzazione delle srl

Rispondo qui ad un interessante post di Imprenditore che sostiene che “Il Collegio Sindacale è un limite alla crescita della capitalizzazione delle aziende” o meglio il costo dei sindaci e le relative procedure di controllo in qualche modo rappresenterebbero un deterrente alla capitalizzazione delle PMI.
Leggere i suoi post è sempre estremamente interessante, si per quello che dice, sia per i dubbi che pone.

Non entro nella polemica (spesso giusta) sull’utilità del collegio sindacale. A mio parere meriterebbe una riforma normativa. Il controllore nominato dal controllato non crea conflitti di interesse se non con rischi di sanzioni sproporzionate ai compensi percepiti. La situazione ha ampi margini di miglioramento.
Francamente però per una Srl non credo che si possa parlare di limiti alla capitalizzazione.

E’ vero che superata una certa soglia di capitale scatta l’obbligo di nominare il collegio sindacale, ma l’azienda può essere capitalizzata anche con riserve vincolate.
I versamenti dei soci, senza obbligo di restituzione da parte della società, si dividono in due categorie:

Riporto dalle massime dei notai del triveneto che analizzano i giusti distinguo tra le due opzioni.
Ricordo inoltre che il patrimonio netto può essere formato anche da riserve straordinarie o statutarie che trovano la loro definizione in Statuto.

Ricordo in ultimo che, a tutela dei terzi, per le Srl il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

VERSAMENTI SOCI IN CONTO CAPITALE

ORIENTAMENTI DEL COMITATO TRIVENETO DEI NOTAI IN MATERIA DI ATTI SOCIETARI

H.L.1 - (VERSAMENTI SOCI SENZA DIRITTO DI RIMBORSO - c.d. IN CONTO CAPITALE - 1° pubbl. 9/07) I versamenti effettuati dai soci a favore della società senza alcun diritto di rimborso, denominati nella prassi “versamenti in conto capitale”, sono definitivamente acquisiti a patrimonio sociale fin dal momento della loro esecuzione ed integrano una riserva disponibile. Da tale momento cessa ogni rapporto/collegamento tra il socio versante e la somma versata.

Le riserve costituite con detti versamenti possono essere liberamente utilizzate sia per ripianare le perdite che per aumentare gratuitamente il capitale sociale, mentre in nessun caso possono essere utilizzate per liberare aumenti di capitale a pagamento.

L’aumento gratuito di capitale mediante l’utilizzo delle riserve costituite con i “versamenti in conto capitale”, secondo il principio di legge, dovrà essere attribuito a tutti i soci in proporzione alle azioni da ciascuno detenute, prescindendo dalla circostanza che i versamenti utilizzati siano stati effettuati solo da alcuni soci, ovvero siano stati effettuati dai soci in misura non proporzionale rispetto alle azioni da ciascuno detenute (salvo diversa unanime decisione dei soci - vedi orientamento H.G.20).
I versamenti senza diritto di rimborso presuppongono necessariamente per il loro perfezionamento un accordo avente natura contrattuale tra i soci versanti e la società. Tale contratto può essere perfezionato anche verbalmente o per fatti concludenti.

Non è richiesta per il perfezionamento dell’accordo una delibera assembleare che proponga ai soci di effettuare i “versamenti in conto capitale”, ovvero accetti quelli già prestati, essendo tale materia di competenza dell’organo amministrativo.

VERSAMENTI SOCI IN CONTO FUTURI AUMENTI DI CAPITALE

ORIENTAMENTI DEL COMITATO TRIVENETO DEI NOTAI IN MATERIA DI ATTI SOCIETARI

H.L.2 - (VERSAMENTI SOCI IN CONTO FUTURI AUMENTI DI CAPITALE - 1° pubbl. 09/07) I versamenti effettuati dai soci a favore della società vincolati alla sottoscrizione di aumenti di capitale da parte dei soli soci conferenti (c.d. targati), denominati nella prassi “versamenti in conto futuri aumenti di capitale”, non sono definitivamente acquisiti a patrimonio sociale fin al momento della loro esecuzione, in quanto la società ha l’obbligo di restituirli nel caso in cui l’aumento di capitale cui sono subordinati non sia deliberato entro il termine convenuto (o stabilito dal giudice ex art. 1331, secondo comma, c.c.).


Detti versamenti, a causa del vincolo di destinazione cui sono soggetti, non possono essere utilizzati per ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale sociale, nè possono essere appostati a patrimonio netto (lett. A).


Gli stessi possono essere utilizzati esclusivamente per la liberazione della parte di aumento di capitale a pagamento, riservata ai soci che li hanno eseguiti, cui sono subordinati.


I “versamenti in conto futuri aumenti di capitale” non presuppongono necessariamente un accordo contrattuale, che può perfezionarsi anche verbalmente o per fatti concludenti, tra i soci versanti e la società (secondo lo schema dell’opzione), potendo gli stessi avvenire anche mediante atto unilaterale (proposta irrevocabile di sottoscrizione).


Nel caso di accordo contrattuale non è richiesta una delibera assembleare che proponga ai soci di effettuare tali versamenti, ovvero accetti quelli già prestati, essendo la materia di competenza dell’organo amministrativo. In linea di principio i “versamenti in conto futuri aumenti di capitale” possono essere effettuati anche da non soci.

Finanziamenti dei soci ex art. 2467 codice civile

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

mercoledì 9 giugno 2010

INPS AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ: Manovra Tremonti 2010 per driblare la cassazione

Non ho trovato dottrina sulla stampa specializzata e quindi attendo qualche autorevole analisi per meglio comprendere la portata della norma, ma ad una prima analisi la questione è come sotto riassuntaa.

Mi piacerebbe raccogliere nei commenti il parere di qualche collega.

Le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno, con sentenza n. 3240 del 12 febbraio 2010, recentemente ribadito la condanna delle pretese INPS di doppia contribuzione de socio - amministratore di una s.r.l. che svolge all’interno della medesima società anche un’attività lavorativa.

La Suprema Corte ha, infatti, rilevato che la norma ha il chiaro intento di evitare “la duplicazione di rapporti assicurativi e di risolvere la pluralità di attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria” e preveda “unico rapporto assicurativo con riferimento alla attività alla quale il soggetto dedica personalmente la sua opera professionale in misura prevalente”.

La manovra Tremonti ha chiarito che i soci amministratori, anche se svolgono un’altra attività, sono assoggettati al contributo dovuto alla Gestione separata Inps.

La manovra Tremonti, inserendo una norma di interpretazione autentica, ribalta la recente sentenza della Corte di Cassazione, stabilendo che l’esclusione della doppia iscrizione Inps (socio e lavoratore) prevista dalla L. 662/1996 si applica esclusivamente con riferimento ai lavoratori autonomi che svolgono più attività come commercianti, artigiani o coltivatori diretti.

Decreto-legge del 31 maggio 2010, n.78
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010, n. 115 – Suppl. Ord. n.114)

Interventi in materia previdenziale

11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335.

martedì 8 giugno 2010

Proroga versamenti UNICO 2010 e le persone serie

Pare sia ormai pronto per la firma il decreto legge che farà slittare anche quest'anno il versamento delle imposte legate ad Unico. Contribuenti e professionisti attendono la comunicazione ufficiale dell'Agenzia delle Entrate.

Il rinvio dei termini di versamento dovrebbe interessare i soli contribuenti sottoposti agli studi di settore.

La proroga era stata richiesta da ordini ed associazioni di categoria a causa dell'ormai cronico ritardo con cui è stato messo a disposizione dei professionisti il software Gerico.
E fin qui tutto bene, solita mediazione, io Stato non riesco a preparare il software per tempo, tu contribuente pagami dopo.


I Commercialisti continueranno a lamentarsi di non riuscire a programmare il lavoro, ma potranno dare la colpa al Governo dei loro ritardi.

Se invece per una volta provassimo a fare le persone serie e a fare ciascuno il proprio dovere?
E' davvero troppo pensare a lavorare tutti insieme per un obiettivo comune? Ma con che faccia uno Stato simile può chiedere senso di responsabilità ai propri cittadini?
La professione del Commercialista è un mestiere difficile, l'errore è sempre dietro l'angolo. Possibile che lo Stato non comprenda che deve diventare un interlocutore affidabile? Possibile che per il cittadino sia così difficile sapere non solo come ma anche quando pagare le tasse?

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