lunedì 4 maggio 2009

IVA per cassa: breve guida ed alcune osservazioni a caldo

Ho notato tra alcuni clienti molta attesa per l’iva per cassa. A mio parere l’agevolazione è in parte sopravvalutata sia per le limitazioni di fatturato (che ne penalizzano l'utilizzo per chi si occupa di cessione di beni) sia perché chi opera nel settore dei servizi già prima poteva utilizzare la proforma anche se non sempre veniva accettata dal cliente (multinazionali, ecc..) per eccessiva complicazione delle procedure contabili e per mantenere il vantaggio della detraibilità dell’ iva. In questo senso il nuovo regime non modifica di molto la situazione. Rimarrà quindi un problema di potere contrattuale.

Visto comunque l'interesse con cui è stata accolta la circolare dello Studio sull'argomento da parte dei nostri clienti credo possa essere utile condividere anche con i lettori del blog alcune veloci riflessioni sull'argomento.

Sono riflessioni a caldo e quindi per maggiori approfondimenti vi rimando alla circolare che può essere utilizzata come breve guida al regime dell'iva per cassa e come sempre in questi casi vi consiglio di confrontarvi con il vostro commercialista prima di prendere qualunque decisione operativa.

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 26 MARZO 2009 (GU N. 96 DEL 27 APRILE 2009) che disciplina per i soggetti Iva con volume d'affari non superiore a 200mila euro la possibilità di poter differire, al momento dell'incasso, l'esigibilità dell'Iva sulle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione.

La disciplina, quindi, non trova applicazione relativamente alle operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori.

Il regime è opzionale e può riguardare anche una singola operazione, sino all'avvenuto raggiungimento del limite dei 200.000 euro. In pratica, il contribuente deve effettuare un monitoraggio costante durante l'anno e cessare l'applicazione del regime dal momento in cui la soglia di 200mila euro viene superata.

La fattura relativa all'operazione per cui si vuole fruire dell'Iva per cassa deve necessariamente essere emessa con l'indicazione: "Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7, D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito dalla L. 28.1.2009, n. 2”
La mancata annotazione produrrà l'assoggettamento della cessione del bene o della prestazione di servizio alle regole ordinarie.

Vantaggi derivanti dall’applicazione dell’Iva “per cassa”

  • Il contribuente non deve anticipare il versamento dell'imposta se non ha ancora riscosso il relativo corrispettivo, con conseguenti vantaggi sotto il profilo finanziario.

Problematiche derivanti dall’applicazione dell’Iva “per cassa”

  • Come espressamente previsto dall’articolo 3 del decreto attuativo, il diritto ad operare la detrazione dell’imposta, se e nei limiti in cui spetti, sorge solo a partire dal momento in cui il corrispettivo dell’operazione viene pagato.
  • il contribuente deve effettuare un monitoraggio costante durante l'anno degli incassi e pagamenti ai fini della liquidazione dell’imposta.
  • il contribuente deve effettuare un monitoraggio costante durante l'anno e cessare l'applicazione del regime dal momento in cui la soglia di 200mila euro viene superata.

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